Norma canna fumaria caldaia
A fine 2012 è stata varata la legge 221 che modifica il D.P.R. 412/93 per quanto riguarda la possibilità di scaricare a parete i fumi delle caldaie ecologiche a condensazione. Per i restanti apparecchi vige l’obbligo generale di scarico a tetto, correlato quindi alla norma sulla canna fumaria caldaia.
Norma Canna Fumaria: obbligo dello scarico a tetto
L’articolo 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 è stato sostituito dall’articolo che richiede l’obbligo di collegare gli impianti termici installati negli edifici costituiti da più unità immobiliari a canne fumarie, camini o altri appositi sistemi per l’evacuazione dei gas di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell’edificio.
In sostanza, quindi, la norma relativa alla canna fumaria della caldaia, che costituisce il cuore dell’impianto termico in questione, prevede da alcuni mesi l’obbligo della fuoriuscita dei prodotti di combustione a livello del tetto dell’immobile, vietando di conseguenza lo sbocco a parete precedentemente consentito.
Questa norma sulla canna fumaria della caldaia ha effetto su tutto il territorio nazionale, senza permettere integrazioni o aggiustamenti a livello di enti locali.
Deroga alla Norma Canna Fumaria Caldaia
L’unica deroga a questa norma vale per le caldaie a condensazione appartenenti alla classe NOx meno inquinante, che abbiano quindi le prestazioni energetiche efficienti e l’emissione di scarichi contemplata dalle norme tecniche di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 15502. Inoltre, tale deroga all’obbligo dello scarico a tetto delle canne fumarie della caldaia, è ammissibile nel caso in cui, e riferendosi sempre ed esclusivamente alle caldaie a condensazione a risparmio energetico, si rispettino le distanze indicate dall’ulteriore norma UNI 7129 e successive integrazioni (distanze da balconi, finestre, piano di calpestio, ecc.)